Prima di partire:
  • AGENZIA E TOUR OPERATOR.
    Verificare presso l’Assessorato al turismo della Regione - Ufficio licenze agenzie di viaggio (oppure presso l'associazione di categoria Fiavet, tel. 06/8543246) che l'agenzia o il tour operator prescelti risultino iscritti negli elenchi regionali che abilitano alla vendita dei servizi turistici (si eviterà così il rischio di affidarsi ad operatori improvvisati, a tutto danno della capacità organizzativa e della solvibilità finanziaria in caso di contestazioni).
  • STIPULA DEL CONTRATTO.
    Il decreto legge 111/95 impone che il contratto debba essere redatto per iscritto.

    Si tenga presente che le clausole più rilevanti da controllare sono quelle relative ai pagamenti e alle penalità.

    Per quanto concerne i pagamenti, l’anticipo da versare non deve essere superiore al 25% del prezzo complessivo. Il saldo dell'intero prezzo va invece pagato come previsto dal contratto. Se rinunciate al viaggio, la caparra è persa (tranne nel caso in cui sia lo stesso organizzatore a non realizzare più il viaggio) e in più dovete pagare delle penali. 
    Per tutelarsi, si può stipulare una polizza assicurativa facoltativa contro l'annullamento del viaggio, oppure facendosi sostituire da una terza persona.
    Le penalità per il recesso del viaggiatore non devono comunque essere punitive.

    Per un'eventualità delle controversie i tour operator generalmente indicano il foro competente nella città dove hanno sede, ma la clausola è di solito giudicata vessatoria e modificabile.

    Si tenga presente che Il decreto legge 111/95 non tutela i viaggi venduti dai tour operator che non sono in regola con l’autorizzazione regionale. E' perciò meglio farsi consigliare in agenzia un operatore affidabile invece di partire per prezzo più basso ma senza nessuna tutela.

    Se non c’è un contratto scritto, si applica la legge senza che il tour operator possa far valere alcuna clausola limitatrice.
    Richiedere copia del contratto che si sottoscrive, accertando che faccia chiaro riferimento alle offerte contenute nel catalogo informativo (in questo caso le indicazioni fornite da depliants e brochures saranno vincolanti per l’organizzatore e il consumatore potrà denunciare eventuali difformità a titolo di vere e proprie inadempienze contrattuali).

  • COPERTURA ASSICURATIVA.
    Il Decreto legge 111/95 obbliga il tour operator e il venditore del viaggio alla stipula di una copertura assicurativa a garanzia dei danni fisici e materiali che potreste riportare durante il viaggio. Nel contratto di viaggio si devono trovare gli estremi delle coperture.

    E’ bene prestare molta attenzione ai servizi che le compagnie di assicurazione dicono di garantire per malattia o ricovero durante il viaggio, oppure quali prestazioni aggiuntive offrono per il guasto della vettura, per lo smarrimento o il danneggiamento del bagaglio e così via.

    In molti casi è preferibile  integrare la copertura obbligatoria, presente nel contratto, con polizze assicurative facoltative. Le coperture assicurative comprese nella quota d'iscrizione al viaggio di molti Tour Operator spesso hanno i loro massimali molto bassi.
    Conviene inoltre informarsi se le carte di credito da voi possedute e utilizzate per il pagamento del viaggio, non prevedano già simili coperture assicurative permettendo di evitare così di pagare dei doppioni.

    Se si sottoscrive una polizza di assicurazione extra, leggere attentamente le condizioni contrattuali (attenzione alla franchigie, spese non rimborsabili, etc.);

  • ADEGUAMENTO DEL PREZZO.
    La modifica del prezzo di un viaggio può avvenire solo nei casi previsti dal decreto legge 111/95.

    La possibilità deve essere prevista dal contratto: se non è scritta o se il contratto non c’è, il prezzo non può essere modificato. L'aumento deve essere causato da variazione dei costi di trasporto, carburante, diritti e tasse di atterraggio, imbarco e sbarco negli aeroporti o nei porti, del tasso di cambio applicato. Non può essere giustificato indicando, per esempio, l'aumento del costo alberghiero. Opporsi, per iscritto, ad eventuali richieste di ulteriori esborsi da parte dell’agenzia quando mancano meno di venti giorni alla partenza (entro tale termine la legge vieta qualsiasi maggiorazione del prezzo e se l’aumento eccede il 10% del costo complessivo del pacchetto, il consumatore potrà comunque recedere dal contratto).

  • ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO A CAUSA DEL VIAGGIATORE.

    Nel caso del turista fai da te: se ha acquistato un biglietto aereo a tariffa ridotta e a date bloccate, e poco prima della partenza, per qualsiasi motivo, non può partire, perde l’intero prezzo. Se ha prenotato un albergo con la carta di credito, può annullare la prenotazione fino a 24 o 48 ore (a seconda dell’albergo) prima dell’arrivo previsto, e poi comunque paga almeno il primo pernottamento.

    Chi invece ha acquistato un pacchetto tutto compreso, in caso di rinuncia paga una parte del prezzo, negli ultimi 3 giorni invece perderà tutto. Ma per lui, esistono comunque, almeno due alternative per tutelarsi:

    1. il consumatore avvisando il tour operator almeno 4 giorni prima della partenza, può chiedere di farsi sostituire da un’altra persona. Tale sostituzione va comunicata per iscritto all'agente di viaggi, insieme a tutti i dati del nuovo passeggero. I costi sono quelli della nuova tassa di iscrizione (in media 100 mila lire) e quelli per spese di cessione, che sono variabili a seconda della complessità del pacchetto acquistato. Attenzione: se chi vi ha sostituito non paga il viaggio, tocca a voi intervenire, perché chi cede resta il responsabile del contratto. E’ quindi bene scegliere il sostituto tra persone di fiducia.

    2. Il consumatore può stipulare una polizza assicurativa per il rimborso del prezzo del viaggio in caso di rinuncia.

  • ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO A CAUSA DEL TOUR OPERATOR.

    Il viaggio può essere annullato anche a causa del tour operator e la motivazione può essere dovuta a:

    1. causa di forza maggiore (terremoti, tifoni, alluvioni, imprevedibili situazioni politiche o sanitarie dichiarate dalla Farnesina, chiusura aeroporti…); in questo caso il tour operator deve restituire le somme versate dal consumatore;

    2. causa responsabilità del tour operator: deve restituire al cliente le somme versate; possibile anche il risarcimento-danni.

    3. un annullamento previsto dal contratto, che indica ad esempio un numero minimo di partecipanti al viaggio non raggiunto, e anche in questo caso il tour operator si limita a restituire le somme versate.

  • OBBLIGO DI INFORMARE.

    Il tour operator è obbligato a informare, all'inizio del viaggio e per iscritto, i viaggiatori di tutto ciò che serve per il viaggio: documenti richiesti, certificati sanitari, vaccinazioni, dati sull’itinerario, orari di partenza e di arrivo, nomi e indirizzi degli alberghi, numeri di telefono dei corrispondenti locali.

    I disguidi causati al viaggiatore dalla mancanza di informazione, giustificano la restituzione delle somme e il risarcimento del danno.

     

     

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