- AGENZIA E TOUR
OPERATOR.
Verificare presso l’Assessorato al turismo della Regione - Ufficio
licenze agenzie di viaggio (oppure presso l'associazione di categoria
Fiavet, tel. 06/8543246) che l'agenzia o il tour
operator prescelti risultino iscritti negli elenchi regionali che
abilitano alla vendita dei servizi turistici (si eviterà così il rischio
di affidarsi ad operatori improvvisati, a tutto danno della capacità
organizzativa e della solvibilità finanziaria in caso di contestazioni).
- STIPULA DEL CONTRATTO.
Il decreto legge 111/95 impone che il contratto
debba
essere redatto per iscritto.
Si
tenga presente che le clausole più rilevanti da controllare sono quelle
relative ai pagamenti e alle penalità.
Per quanto concerne i pagamenti, l’anticipo da versare
non deve essere superiore al 25% del prezzo complessivo. Il
saldo dell'intero prezzo va invece pagato come previsto dal
contratto. Se rinunciate al viaggio, la caparra è persa
(tranne nel caso in cui sia lo stesso organizzatore a non
realizzare più il viaggio) e in più dovete pagare delle penali.
Per tutelarsi, si può stipulare una polizza assicurativa
facoltativa contro l'annullamento del viaggio, oppure facendosi sostituire da una terza persona.
Le penalità per il recesso del viaggiatore non devono
comunque essere punitive.
Per un'eventualità delle controversie i tour operator
generalmente indicano il foro competente nella città dove
hanno sede, ma la clausola è di solito giudicata vessatoria e
modificabile.
Si
tenga presente che Il decreto legge 111/95 non tutela i viaggi
venduti dai tour operator che non sono in regola con
l’autorizzazione regionale. E' perciò meglio farsi
consigliare in agenzia un operatore affidabile invece di
partire per prezzo più basso ma senza nessuna
tutela.
Se non c’è un contratto scritto, si applica la legge
senza che il tour operator possa far valere alcuna clausola limitatrice.
Richiedere copia del contratto che si
sottoscrive, accertando che faccia chiaro riferimento alle offerte
contenute nel catalogo informativo (in questo caso le indicazioni
fornite da depliants e brochures saranno vincolanti per
l’organizzatore e il consumatore potrà denunciare eventuali
difformità a titolo di vere e proprie inadempienze contrattuali).
- COPERTURA
ASSICURATIVA.
Il
Decreto legge 111/95 obbliga il tour operator e il venditore
del viaggio alla stipula di una copertura assicurativa a
garanzia dei danni fisici e materiali che potreste riportare
durante il viaggio. Nel contratto di viaggio si devono trovare gli
estremi delle coperture.
E’ bene prestare molta attenzione ai servizi che le
compagnie di assicurazione dicono di garantire per malattia o ricovero
durante il viaggio, oppure quali
prestazioni aggiuntive offrono per il guasto della vettura,
per lo smarrimento o il danneggiamento del bagaglio e
così via.
In
molti casi è preferibile integrare la copertura
obbligatoria, presente nel contratto, con polizze assicurative facoltative. Le
coperture assicurative comprese nella quota d'iscrizione al viaggio di
molti Tour Operator spesso hanno i loro massimali molto bassi.
Conviene inoltre informarsi se le
carte di credito da voi possedute e utilizzate per il
pagamento del viaggio, non prevedano già simili coperture
assicurative permettendo di evitare così di pagare dei doppioni.
Se si sottoscrive una polizza di assicurazione extra,
leggere attentamente le condizioni contrattuali (attenzione alla franchigie, spese non rimborsabili, etc.);
- ADEGUAMENTO DEL
PREZZO.
La modifica del prezzo di un viaggio può
avvenire solo nei casi previsti dal decreto legge 111/95.
La possibilità deve essere
prevista dal
contratto: se non è scritta o se il contratto non c’è, il
prezzo non può essere modificato. L'aumento deve essere causato da variazione dei costi di trasporto,
carburante, diritti e tasse di atterraggio, imbarco e sbarco
negli aeroporti o nei porti, del tasso di cambio applicato.
Non può essere giustificato indicando, per esempio, l'aumento
del costo alberghiero. Opporsi, per iscritto, ad eventuali richieste di
ulteriori esborsi da parte dell’agenzia quando mancano meno di venti
giorni alla partenza (entro tale termine la legge vieta qualsiasi
maggiorazione del prezzo e se l’aumento eccede il 10% del costo
complessivo del pacchetto, il consumatore potrà comunque recedere dal
contratto).
ANNULLAMENTO
DEL VIAGGIO A CAUSA DEL
VIAGGIATORE.
Nel
caso del turista fai da
te: se ha
acquistato un biglietto aereo a tariffa ridotta e a date
bloccate, e poco prima della partenza, per qualsiasi motivo,
non può partire, perde l’intero prezzo. Se ha prenotato un
albergo con la carta di credito, può annullare la prenotazione
fino a 24 o 48 ore (a seconda dell’albergo) prima dell’arrivo
previsto, e poi comunque paga almeno il primo
pernottamento.
Chi invece ha acquistato
un pacchetto tutto
compreso, in caso di rinuncia paga una parte del prezzo,
negli ultimi 3 giorni invece perderà tutto. Ma per lui,
esistono comunque, almeno due alternative per
tutelarsi:
1.
il consumatore avvisando il tour operator almeno 4 giorni
prima della partenza, può chiedere di farsi sostituire
da un’altra persona. Tale sostituzione va comunicata per
iscritto all'agente di viaggi, insieme a tutti i dati del
nuovo passeggero. I costi sono quelli della nuova tassa di
iscrizione (in media 100 mila lire) e quelli per spese di
cessione, che sono variabili a seconda della complessità del
pacchetto acquistato. Attenzione: se chi vi ha sostituito non
paga il viaggio, tocca a voi intervenire, perché chi cede
resta il responsabile del contratto. E’ quindi bene scegliere
il sostituto tra persone di fiducia.
2.
Il consumatore può
stipulare una polizza assicurativa per il rimborso del prezzo del viaggio in
caso di rinuncia.
-
ANNULLAMENTO
DEL VIAGGIO A CAUSA DEL
TOUR OPERATOR.
Il viaggio può essere annullato anche a causa del tour
operator e la motivazione può essere dovuta a:
1. causa di forza maggiore (terremoti, tifoni,
alluvioni, imprevedibili situazioni politiche o sanitarie
dichiarate dalla Farnesina, chiusura aeroporti…); in questo
caso il tour operator deve restituire le somme versate dal consumatore;
2. causa responsabilità del tour operator: deve
restituire al cliente le somme versate; possibile anche il
risarcimento-danni.
3.
un annullamento previsto dal
contratto, che indica ad esempio un numero minimo di
partecipanti al viaggio non raggiunto, e anche in questo caso
il tour operator si limita a restituire le somme
versate.
-
OBBLIGO DI INFORMARE.
Il tour operator è obbligato a
informare, all'inizio del viaggio e per iscritto, i
viaggiatori di tutto ciò che serve per il viaggio:
documenti richiesti, certificati sanitari, vaccinazioni, dati
sull’itinerario, orari di partenza e di arrivo, nomi e
indirizzi degli alberghi, numeri di telefono dei
corrispondenti locali.
I disguidi causati al viaggiatore dalla mancanza di
informazione, giustificano la restituzione delle somme e il
risarcimento del danno.