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SORPRESE ALL'ARRIVO.
Il decreto
legge 111/95 prevede che quando il turista
riceve un servizio diverso da quello previsto, ha
diritto al rimborso per la differenza del prezzo, oltre che al
risarcimento di un eventuale danno, se il servizio non è
stato modificato per causa di forza maggiore.
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VOUCHER DA ONORARE.
I voucher alberghieri
sono ricevute che l'agenzia di viaggi vi rilascia, dopo
che avete pagato quanto pattuito per il
pernottamento.
Siete tenuti a
consegnarli alla reception dell'albergo una volta
giunti a destinazione.
Può capitare però che, pur
in presenza del voucher, l'albergatore non assegni lo stesso
la camera, perché ad esempio l'agente di viaggi o il tour
operator non hanno ancora provveduto a versargli la somma già
pagata da voi oppure per problemi di trasferimento del denaro,
specie nel caso di vacanze all'estero.
In questo caso bisogna
contattare la propria agenzia o il rappresentante del Tour
operator in loco e chiedere che trovi immediatamente una soluzione al
problema. Se questi non si attivano in maniera adeguata, avete
il diritto, una volta rientrati a casa, alla restituzione
della somma pagata e a un risarcimento, quantificabile
in base alla gravità del danno subito.
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SERVIZI NON CORRISPONDENTI.
Se
i servizi non sono corrispondenti a quanto indicato nel
catalogo o nel contratto, Il decreto
legge 111/95 prevede 3 possibilità,
“quando una parte essenziale dei servizi previsti dal
contratto non può essere effettuata”:
1. Se l’organizzatore
del viaggio propone
soluzioni alternative
di pari valore, non si ha diritto a nessun rimborso né
risarcimento.
2. Se l’organizzatore propone
soluzioni che hanno un
valore minore, il consumatore va rimborsato della
differenza e può chiedere il risarcimento del danno, facendo
richiesta di rimborso ed eventuale risarcimento scritta,
inviando una lettera al tour operator con copia all’agenzia di
viaggi che ha venduto il pacchetto.
3. Se il servizio offerto
non risponde affatto a
quello richiesto, ed è di valore molto inferiore, il turista
può
subito tornare a casa a spese del tour operator, ha
diritto al rimborso del prezzo pagato per i servizi che non ha
usato e al risarcimento, se la colpa è del tour operator o
dell'albergatore.
Consiglio: in questi casi conviene documentare la
situazione con foto, video, dichiarazioni di altri viaggiatori
e protestare con l'accompagnatore o il rappresentante del Tour
operator in loco. Per chiedere il risarcimento bisogna presentare la
domanda entro i 10 giorni dal ritorno.
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FURTO IN ALBERGO.
Contrariamente a quanto denunciato da cartelli e
insegne, dove si legge che l'albergatore declina ogni
responsabilità per furti o perdite dei beni di
proprietà dell'ospite, il Codice Civile (Art. 1783/1786)
ritiene invece responsabile l'albergatore per ogni
deterioramento, distruzione o sottrazione di quanto da voi
portato in hotel (inclusi auto e bagagli) e da voi non
consegnato in custodia.
Il risarcimento del bene sottratto o smarrito non può
comunque essere superiore a 100 volte la tariffa quotidiana
delle camere occupate, comprensiva di servizi indispensabili e
vitto pattuito. L'albergatore non risponde (sta però a
lui dimostrarlo) se danni e furti dipendono da cause di
forza maggiore, se li avete denunciati con forte ritardo,
se sono causati da voi stessi o se, nel caso di animali e
vetture, sono stati lasciati incustoditi nei pressi dell'
hotel.
Nel caso comunque si subisca un danno o un furto
informate immediatamente per iscritto la direzione dell'
hotel, sporgendo contemporaneamente denuncia anche alle forze dell'ordine locali.
L'albergatore è invece tenuto a risarcire per intero il
valore del bene, quando questo è stato da lui custodito nella
cassaforte dell'albergo, quando è stato smarrito per una sua
negligenza o ancora nel caso di furto del bene che si è
rifiutato di proteggere, e che invece avrebbe dovuto tutelare
(come oggetti preziosi, traveller's chèque ecc.).
L'albergatore può tuttavia esimersi dall'effettuare la
custodia di oggetti troppo ingombranti, pericolosi e di un
valore eccessivo per il suo albergo.