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del 27
dicembre 2005 Aerei, i passeggeri danneggiati vanno rimborsati
Danneggiati, ma rimborsati: i passeggeri aerei vittima di ritardi, overbooking o cancellazione di voli devono essere adeguatamente indennizzati. A confermare la validità di un regolamento Ue, adottato nel febbraio 2004 ed entrato in vigore l'anno scorso, è intervenuta una sentenza della Corte europea di giustizia. I giudici del Lussemburgo hanno bocciato il ricorso presentato dalle associazioni delle compagnie aeree che, opponendosi ad un regolamento britannico, si erano rivolte all'Alta Corte la quale, a sua volta, ha chiesto l'intervento del tribunale europeo. Secondo il regolamento, in caso di cancellazione di volo o di overbooking, i passeggeri hanno il diritto di scegliere tra il rimborso del biglietto e l'imbarco su un volo alternativo per la loro destinazione finale, ma anche ad un'assistenza gratuita e ad una compensazione pecuniaria variabile, a seconda della distanza del volo, da 250 fino a 600 euro. Non è previsto alcun rimborso nel caso in cui la compagnia aerea comunichi la cancellazione due settimane prima dell'orario di partenza, se propone un volo alternativo soddisfacente oppure se può dimostrare che la cancellazione del volo ''è dovuta a circostanze eccezionali''. E.R.
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